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Assemble istitutoLe assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (D.P.R. 416/74, art. 43).
Il Decreto Legislativo n. 297 del 1994, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", nella Parte 1^ - Titolo 1 - art.12, riconosce agli studenti il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.
L'art. 13 precisa che è consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata, ma in numero non superiore a quattro. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.